Art. 4.
(Concessione).

      1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti aggiudicatari della gara pubblica, i quali sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune e i medesimi.
      2. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza della convenzione di cui al comma 1 e non può, salvo espressa autorizzazione del comune, cedere la concessione o delegare ad altri l'esercizio e la gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco di cui comunque rimane del tutto responsabile.
      3. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori di un rappresentante nominato dal comune con funzioni di presidente, nonché di altri due membri effettivi, uno nominato dal Ministero dell'interno e uno nominato dalla Regione siciliana.
      4. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune competente, alla Regione siciliana e al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione o ad essa connessa, relativo all'anno precedente.
      5. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può essere oggetto di uno o più rinnovi della medesima durata.